Art.1 – E’ costituita in Matera l’Associazione delle Piccole e Medie industrie della Provincia di Matera.
Essa aderisce alla Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria – CONFAPI.
Art.2 – Scopi dell’Associazione sono:
a) provvedere alla tutela e alla difesa degli interessi morali, sindacali, economici, comunque sorgenti dall’esercizio dell’attività industriale delle Aziende o Categorie rappresentate;
b) stipulare contratti collettivi di lavoro, accordi e convenzioni con le competenti Associazioni Sindacali per la regolamentazione dei rapporti di lavoro;
c) istituire servizi di consulenza e assistenza a favore dei soci;
d) promuovere lo studio e la realizzazione delle provvidenze idonee a favorire la crescente affermazione delle Piccole e Medie Industrie.
Art.4 – Le ditte o società industriali che intendono aderire all’Associazione devono presentare domanda di adesione che verrà sottoposta al Consiglio. Contro la reiezione della domanda di ammissione da parte del Consiglio l’istanza può proporre reclamo al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni. Con l’ammissione l’azienda resta impegnata ad appartenere all’Associazione per un periodo di tre anni dalla data di iscrizione e l’iscrizione di intende tacitamente rinnovata se non viene disdetta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della scadenza.
Art.5 – I Soci all’atto dell’iscrizione si obbligano:
a) ad osservare le clausole degli accordi dei contatti di lavoro ed in genere di ogni decisione che, nei limiti delle facoltà concesse dal presente statuto, gli organi sociali stipulassero o adottassero in nome dell’Associazione:
b) ad attenersi con scrupolosa lealtà e con solidale cooperazione agli obblighi statutari ed alla disciplina dell’Associazione;
c) a corrispondere la quota di iscrizione e, alle rispettive scadenze, i contributi nei limiti e modalità che il Consiglio fisserà riconoscendo la facoltà dell’Associazione, in difetto di puntuale adempimento, di chiedere il pagamento delle predette somme con procedimento di ingiunzione innanzi al Foro eletto in Matera;
d) ad indicare nella domanda di ammissione i legali rappresentanti, la natura dell’industria esercitata, l’ubicazione degli stabilimenti, il numero dei dipendenti.
Art.11 – L’Assemblea è l’organo maggiore e sovrano dell’Associazione. E’ composta da tutti i Soci rappresentati ai sensi dell’art.4. Vi partecipano altresì i componenti il Comitato Esecutivo, gli esperti, il Collegio Sindacale, il Direttore, quest’ultimo senza diritto di voto deliberativo. Le aziende associate non in regola con il pagamento dei contributi non possono partecipare all’Assemblea generale dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci, e in seconda convocazione con qualsiasi numero dei partecipanti, dopo un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione. Ogni socio ha diritto ad un voto, salvo che sia titolare o rappresentante di più aziende associate, in qual caso avrà tanti voti quante sono le aziende stesse. E’ ammesso per delega, da apporre in calce all’avviso di convocazione, ogni socio non può rappresentare per delega più di altri due soci.
Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. L’Assemblea stabilisce di volta in volta il sistema di votazione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.
Art.14 – Il Consiglio Generale è costituito da membri eletti tra i Soci e da membri di diritto nelle persone dei Presidenti delle Categorie o dei gruppi associati di cui all’art.1 che rappresentino almeno 10 aziende. Dura in carica 4 anni ed il numero dei membri elettivi è fissato in 11.
E’ presieduto dal Presidente dell’Associazione. I membri elettivi sono rieleggibili e si considerano decaduti dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate. In caso di dimissioni o decaenza il Consiglio viene reintegrato con i primi dei non eletti dall’Assemblea.
Art.19 – Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente dell’Associazione e da due Vice Presidenti.
Compete al Comitato:
a) stabilire l’organico dell’Associazione ed esprimere pareri circa l’assunzione del personale nell’ambito dell’organico stesso, fissandone il relativo trattamento economico, nominare consulenti o costituire con esperti commissioni consultive per specifici problemi;
b) elaborare le proposte al Consiglio Generale in merito alle adesioni;
c) esaminare il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
d) fissare i criteri e le modalità per al determinazione ed il pagamento dei contributi associativi delle singole aziende e dei gruppi di cui all’art.1;
e) fare quant’altro ritenga utile al raggiungimento degli scopi statutari.
Art.20 – Il Presidente rappresenta l’Associazione presso terzi e ne è il legale rappresentante. Convoca e presiede di diritto l’Assemblea, il Consiglio Generale ed il Comitato Esecutivo, dà esecuzione alle deliberazioni degli organi sociali, vigila sulla osservanza dello statuto sociale. Il Presidente può delegare ad uno o ai Vice Presidenti alcune delle mansioni ad esso attribuite dal presente statuto. Qualora il Presidente sia temporaneamente assente o impedito, viene sostituito da uno dei Vice Presidenti, il più anziano di età.
Art.29 – L’Associazione si potrà sciogliere per deliberazione dell’Assemblea con la maggioranza dei tre quarti dei Soci iscritti.
Art.30 – In caso di deliberato scioglimento verranno nominati uno o più liquidatori. I poteri e le responsabilità dei liquidatori sono stabiliti dall’Assemblea che delibera altresì la destinazione dell’attivo patrimoniale dell’Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.